29. ritiene che le nuove piantature non possano essere considerate come azioni ammissibili al finanziamento, alla stregua delle ristrutturazioni, delle pratiche di coltivazione, della condizionalità e gestione delle crisi, ma che d'altro canto possano essere considerate come azioni collettive delle organizzazioni di produttori e/o delle organizzazioni del settore che si occupano di politiche di promozione, di informazione dei consumatori, di ricerca di mercato e di indennizzi in caso di calamità naturali, figuranti nei programmi nazionali di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo;
29. Considers that new plantings may not be considered as actions eligible for funding such as restructuring, cultivation practices, cross-compliance and crisis management, but that they may on the other hand be considered, inter alia, as collective actions of producers organisations and/or the sectoral organisations pursuing policies for promotion, consumer information, market research and compensation for natural disasters which are included in the national support and development programmes for the wine sector;