«Per quanto attiene alle richieste di accesso ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico, si applica la decisione CERS/2011/5 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 3 giugno 2011, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), adottata sulla base dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (5).
‘As regards requests for access to European Systemic Risk Board documents, Decision ESRB/2011/5 of the European Systemic Risk Board of 3 June 2011 on public access to European Systemic Risk Board documents (4), adopted on the basis of Article 7 of Council Regulation (EU) No 1096/2010 of 17 November 2010 conferring specific tasks upon the European Central Bank concerning the functioning of the European Systemic Risk Board (5), shall apply.