Inoltre, l’obbligo imposto al vettore di conservare presso la propria sede una copia del documento di trasporto che indichi, fra l’altro, “i prezzi definitivi di trasporto sotto qualsiasi forma, le altre spese e, se del caso, gli abbuoni ed ogni altra condizione che influisca sui prezzi e sulle condizioni di trasporto” (terza frase dell’articolo 6, paragrafo 2), risulta superfluo, visto che al giorno d’oggi tali informazioni sono comunque disponibili nei sistemi contabili dei vettori.
Moreover, the obligation for the carrier to retain a copy on his premises, showing in addition "the full and final transport charges and any other charges and any rebates or other factors affecting the transport rates and conditions" (third sentence of Art. 6 (2)), is no longer necessary as nowadays, this information is available in the carriers' accounting systems.