1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga all'articolo 69, paragrafo 4, l'aiuto dovuto per le varie operazioni di distillazione può essere versato al distillatore a condizione che, entro i due mesi successivi alla data limite entro la quale deve essere effettuata la distillazione in causa, egli presenti una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'operazione ha avuto luogo.
1. Notwithstanding Article 69(4) of this Regulation, where fortified wine is distilled in a Member State other than that in which the contract or declaration was approved, the aid payable for the various distillation operations may be paid to distillers provided that they submit an application no more than two months after the deadline specified for carrying out the distillation operation concerned, to the intervention agency of the Member State in whose territory the distillation has taken place.