1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall'altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.
1. Notwithstanding the provisions of Articles 20 and 21, this Agreement shall not affect agreements linking Switzerland, of the one part, and one or more Member States of the European Community, of the other part, such as those concerning private individuals, economic operators, cross-border cooperation or local frontier traffic, in so far as they are compatible with this Agreement.