3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2010, gli eventuali acquisti di veicoli per il trasporto su strada destinati alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione da parte delle autorità pubbliche includano, tra i vari criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3.
3. Member States shall ensure that, no later than from 1 January 2010, any purchase of road transport vehicles for the provision of public passenger transport services under licence, permit or authorisation granted by public authorities includes operational lifetime costs for energy consumption, CO2 emissions, and pollutant emissions of road transport vehicles in the range of criteria, following the methodology defined in Article 3.