In base a tutto quanto sin qui illustrato, la Corte dichiara che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia sviluppato o consolidato, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2004/38 relative a un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, una vita familiare con il cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell’Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro di origine.
In the light of all the foregoing, the Court rules that where an EU citizen has, pursuant to and in conformity with the provisions of Directive 2004/38 relating to a right of residence for a period of longer than three months, created or strengthened a family life with a third‑country national during genuine residence in a Member State other than that of which he is a national, the provisions of that directive apply by analogy where that EU citizen returns, with the family member in question, to his Member State of origin.