«L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/7CEE, relativo alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che es
so si applica ad un regime di previdenza sociale che comporta una pensione di vecchiaia "variabile" quale introdotto con legge 20 luglio 1990, come interpretata con legge 19 giugno 1996, secondo cui la pensione di vecchiaia è definita come una pensione che è assegnata alle persone che sono divenute inabili al lavoro a causa della loro età, situazione che si ritiene verificarsi per le
...[+++] donne quando raggiungono l'età di 60 anni, e per gli uomini quando compiono l'età di 65 anni, e nel senso però che un uomo a partire dai 60 anni d'età può decidere di andare in pensione».Article 7(1)(a) of Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and
women in matters of social security is to be interpreted as applying to a soc
ial security system providing for a 'flexible' old-age pension such as that introduced by the Law of 20 July 1990 as interpreted by the Interpretative Act of 19 June 1996, under which an old-age pension is defined as a benefit paid
to persons who have become ...[+++] unfit for work by reason of their age, a situation which is deemed to commence for women when they reach the age of 60 years and for men