2. Ai fini dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo cui è stata rilasciata un'omologazione individuale in un altro Stato membro, l'autorità che ha rilasciato l'omologazione fornisce al richiedente, su richiesta, un'omologazione individuale contenente una dichiarazione attestante le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato nonché altri dettagli sulla natura delle prescrizioni tecniche soddisfatte da tale particolare veicolo.
2. For the purpose of placing on the market, registration or entry into service in another Member State of a vehicle which has been granted an individual approval, the approval authority that granted the approval shall, on request, provide the applicant of an individual approval with a statement of the technical provisions against which the vehicle was approved and any additional information stating in detail the nature of the technical requirements satisfied by that particular vehicle.