1. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore.
1. Member States shall ensure that staff of law enforcement authorities and of detention facilities who handle cases involving children, receive specific training to a level appropriate to their contact with children with regard to children's rights, appropriate questioning techniques, child psychology, and communication in a language adapted to the child.