Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell’ultima occupazione rifiuti, sulla base del diritto nazionale, di concedere a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all’interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, il beneficio delle indennità di disoccupazione con la motivazione che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, secondo quanto previsto dal regolamento, è applicabile la normativa dello Stato membro di residenza.
In that regard, the Court holds that the rules on the freedom of movement for workers must be interpreted as not precluding the Member State of last employment from refusing, in accordance with its national law, to grant unemployment benefit to a wholly unemployed frontier worker whose prospects of reintegration into working life are best in that Member State, on the ground that he does not reside in its territory, since, in accordance with the provisions of the Regulation, the applicable legislation is that of the Member State of residence.