a. Per i reati normalmente passibili di sanzione pecuniaria o di pena detentiva fino ad un massimo di tre anni, il legislatore esclude la punibilità del reato [197] se a) l'offesa di cui si è reso responsabile l'autore è molto lieve, b) l'atto non ha avuto effetti negativi o essi sono soltanto trascurabili, o se l'autore ha riparato o risarcito gli effetti del suo atto o ha seriamente tentato di farlo, e c) non è inflitta alcuna pena soltanto allo scopo di prevenire che l'autore commetta altri reati.
a. Offences which would incur a fine or custodial sentence of a maximum of three years are not considered punishable [197] if a) the offence is deemed to be very minor b) the offence had no negative consequences or negligible negative consequences, or if the author of the offence made reparation for the consequences of his act or genuinely tried to do so, and c) there is no need to impose a sentence as a deterrent.