9. raccomanda, per quanto concerne le aree non armonizzate nel settore coordinato, l'applicazione del principio di mercato interno di reciproco riconoscimento attraverso l'inserimento di una clausola di mercato interno; detta clausola di mercato interno consentirebbe l'applicazione della legislazione dell'operatore economico se la legge del consumatore applicabile stabilisse regole più severe e imponess
e un'ingiustificata barriera al mercato interno; ricorda che una barriera ingiustificata non è motivata da ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di protezione della salute pubblica o di protezione dell'ambiente; afferma ch
...[+++]e, per le aree che non rientrano nel settore coordinato, i consumatori godranno delle disposizioni obbligatorie della legislazione del loro luogo di residenza abituale, come disposto in particolare dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali; 9. Recommends, as regards the non-harmonised areas in the coordinated field, application of the internal market principle of mutual recognition by the inclusion of an internal market clause; this internal market clause would allow for the application of the law of the economic operator if the applicable consumer law lays down stricter rules and imp
oses an unjustified barrier to the internal market, an unjustified barrier being one that is not justified by reasons of public policy and public security, the protection of public health or the protection of the environment; states that, for those areas that do not fall within the coordinate
...[+++]d field, consumers will benefit from the mandatory provisions of the legislation of their habitual residence as provided for, in particular, by the Rome Convention of 19 June 1980 on the law applicable to contractual obligations;