6 bis. In deroga a quanto precede, nel caso del trasporto di passeggeri, il periodo settimanale di riposo può iniziare al più tardi alla fine di dodici periodi di 24 ore che seguono il precedente periodo di riposo settimanale, nel qual caso occorre beneficiare cumulativamente di due periodi di riposo settimanale regolare e di un periodo di riposo settimanale ridotto.
6a. By way of derogation from the above, in the case of passenger transport the weekly rest period may commence no later than the end of 12 24-hour periods following the end of the preceding weekly rest period, in which case two regular weekly rest periods and one reduced weekly rest period shall then be taken together.