8. riconosce la legittimità delle esportazioni che rispettano rigorosamente i criteri di cui all'articolo 4, lettera c) della posizione comune 2008/944/PESC nel rispondere a interrogazioni e petizioni dell'UE, in conformità
del criterio e del diritto all'autodifesa; appoggia la fornitura di armi d
ifensive in caso di legittima difesa; prende atto della decisione di alcuni Stati membri di fornire armi difensive ai Peshmerga nel Kurdistan iracheno e all'Ucraina; osserva che, a tale proposito, gli Stati membri non
...[+++]si stanno coordinando;