Al fine di costituire detta autorità di controllo comune, ogni Stato membro nomina, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano un'indipendenza adeguata, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune in qualità di membro o di giudice ad hoc.
In order to set up the Joint Supervisory Body, each Member State, acting in accordance with its legal system, shall appoint a judge who is not a member of Eurojust, or, if its constitutional or national system so requires a person holding an office giving him sufficient independence, for inclusion on the list of judges who may sit on the Joint Supervisory Body as members or ad hoc judges.