1. Qualora in uno Stato membro o in un territorio in cui opera un'autorità competente non vi sia un'organizzazione di allevamento, un'associazione di allevatori o un ente pubblico che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a una razza delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina, detta autorità competente può decidere di attuare un programma genetico per quella razza a condizione che:
1. If, in a Member State or on a territory where a competent authority operates, there is no breeding organisation, breeders' association or public body carrying out a breeding programme on purebred breeding animals belonging to a breed of the bovine, porcine, ovine, caprine or equine species, that competent authority may decide to carry out a breeding programme for that breed, provided that: