La garanzia può essere accordata fino al limite del 40 % dell’intero finanziamento e, entro tale limite, può coprire fino al 90 % della perdita definitiva sostenuta dalle banche a titolo di capitale, interesse contrattuale e di mora, a un tasso non superiore al tasso di riferimento in vigore alla data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito, e spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali sostenute.
A guarantee can be given on a sum no greater than 40 % of the loan and — within this limit — may cover up to 90 % of the final loss incurred by the banks for capital, contractual interest and interest on arrears, at a rate no higher than the reference rate in force on the date of legal proceedings for recovery of the debt, and costs, including court and out-of-court expenses incurred.